SISMICA - (Autorizzazione – Deposito - Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità)
Il Comune di Portomaggiore sulla base della classificazione assegnata con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003, è stato individuato in zona sismica di terza categoria. Tale classificazione è stata recepita dalla Regione Emilia Romagna con deliberazioni della Giunta Regionale n. 1435 del 21.07.2003 e n. 1677 del 24.05.2005, inserendo così il Comune di Portomaggiore in zona sismica 3 a bassa sismicità.
– L.R. 30/10/2008 n. 19 “Norme per la riduzione del rischio sismico” e s.m.i.
– Rapporto con il titolo abilitativo edilizio - Art. 10 L.R. 19/2008
– Autorizzazione sismica - Art. 11 L.R. 19/2008
– Deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità - Art. 13 L.R. 19/2008
– Interventi privi
di rilevanza ai fini della pubblica incolumità
e
varianti non
sostanziali
– Denuncia opere in cemento armato ed a struttura metallica
– Collaudo statico e attestazione di conformità
– Sanatoria di opere realizzate abusivamente
– Modulistica Unificata Regionale (MUR)
– Verbali per estrazione controlli
– Responsabile del Procedimento
L.R. 30/10/2008 n. 19 “Norme per la riduzione del rischio sismico” e s.m.i.
Nell'ambito della regione Emilia-Romagna il riferimento normativo è la L.R. n. 19 del 30.10.2008, che regola e detta le disposizioni in materia sismica, con riferimento a competenze, modalità di presentazione dei progetti relativi alle strutture, rapporto con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, modalità di esercizio della vigilanza su opere e costruzioni nonché accertamento delle violazioni e applicazione delle relative sanzioni.
Sulla base della summenzionata norma:
- a decorrere dal 01.06.2010, gli interventi di cui all’art. 9 comma 1 della LR n. 19/2008 (lavori di nuova costruzione, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di sopraelevazione, relativi a edifici privati, ad opere pubbliche o di pubblica utilità e altre costruzioni, comprese le varianti sostanziali ai progetti presentati) sono subordinati al deposito presso il SUE del progetto esecutivo riguardante le strutture;
- a partire dal 14.11.2009, la realizzazione degli interventi di cui all’art. 11 comma 2 della LR n. 19/2008 (interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare, progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche, interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali, sopraelevazioni) è subordinata al rilascio dell’autorizzazione sismica, ancorché ricadenti in comuni a bassa sismicità.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione della LR n. 19/2008:
- gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, così come elencati nell’All. 1 alla DGR n. 687/2011, distinguendo tra A) Nuove costruzioni e B) Interventi relativi a costruzioni esistenti
- le varianti in corso d’opera riguardanti parti strutturali che non rivestono carattere sostanziale, così come descritte nell’All. 2 alla DGR n. 687/2011.
Rapporto con il titolo abilitativo edilizio - Art. 10 L.R. 19/2008
I lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica o effettuato il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 11 e 13.
Per le opere non soggette a titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 31 del 2002, la validazione del progetto deve avvenire dopo il rilascio dell'autorizzazione sismica o dopo il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.
Per assicurare che nella redazione del progetto architettonico si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico, la domanda per il rilascio del permesso di costruire, la denuncia di inizio attività o la segnalazione certificata di inizio attività sono corredate, a scelta del committente, da una delle seguenti documentazioni:
- l'istanza dell'autorizzazione preventiva o la denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture e la relativa documentazione;
- l'asseverazione del progettista strutturale sul rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica, con allegati una relazione tecnica che illustra le scelte progettuali e gli elaborati grafici relativi agli schemi e alle tipologie della stessa struttura.
Autorizzazione sismica - Art. 11 L.R. 19/2008
Anche se il Comune di Portomaggiore è stato classificato nella zona 3 (a bassa sismicità), a decorrere dal 14.11.2009, sono sempre soggetti a preventiva autorizzazione sismica:
a) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare (art. 61 D.P.R. n. 380 del 2001);
b) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;
c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso (Le opere e le infrastrutture di rilievo regionale e locale riferite al presente punto sono state individuate con deliberazione della G.R. n. 1661 del 02.11.2009).
d) le sopraelevazioni degli edifici.
L'autorizzazione Sismica ha validità per cinque anni, a decorrere dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio. Essa decade a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.
L’istanza di Autorizzazione Sismica, corredata dalla dovuta documentazione, deve essere presentata al SUE del Comune negli orari di apertura al pubblico presso la sede municipale di Piazza Umberto I cn.5. Qui verrà effettuato il preventivo esame di “Ricezione pratiche” onde valutarne la completezza documentale e, nel caso di mancato riscontro positivo, la pratica non verrà ricevuta.
Atti correlati per approfondimenti:
– Parere del Servizio affari generali giuridici e programmazione finanziaria n. 2011.0113339 del 06.05.2011 in riferimento all'Autorizzazione Sismica in Sanatoria.
– Delibera della Giunta Regionale n. 1879 del 19.12.2011 "Approvazione dell'atto di indirizzo in merito alla definizione degli interventi di sopraelevazione, ampliamento e delle strutture compenetranti, ai fini dell'applicazione del paragrafo 8.4.1 delle ntc - 2008 e della L.R. n. 19 del 2008"
– Deliberazione della Giunta Regionale n. 1373/2011 del 26.09.2011 "Atto di indirizzo recante l’individuazione della documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di costruire e per gli altri titoli edilizi, alla individuazione degli elaborati costitutivi e dei contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture e alla definizione delle modalità di controllo degli stessi, ai sensi dell’art. 12, comma 1, e dell’art. 4, comma 1, della L.R. n. 19 del 2008".
Deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità - Art. 13 L.R. 19/2008
A far data dal 01.06.2010, l’avvio e l’esecuzione dei lavori di nuova costruzione, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di sopraelevazione, relativi a edifici privati, ad opere pubbliche o di pubblica utilità e altre costruzioni, comprese le varianti sostanziali ai progetti presentati, è subordinato al deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture redatto dal progettista abilitato in conformità alle norme tecniche per le costruzioni e alle disposizioni di cui all’articolo 93, commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
La pratica di deposito sismico, corredata dalla dovuta documentazione, deve essere presentata al SUE del Comune negli orari di apertura al pubblico presso la sede municipale di Piazza Umberto I cn.5. Qui verrà effettuato il preventivo esame di “Ricezione pratiche” onde valutarne la completezza documentale, con restituzione all'interessato dell'attestazione dell'avvenuto deposito. In caso di mancato riscontro positivo la pratica non verrà ricevuta.
Il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture ha validità per cinque anni a decorrere dalla data di attestazione dell'avvenuto deposito.
Il comune di Portomaggiore non esercita autonomamente le funzioni sismiche, avvalendosi per i controlli sui titoli abilitativi previsti dalla L.R. 31/2002, della struttura competente del Servizio Tecnico Bacino Po di Volano e della Costa, a cui vengono inviati, previa estrazione, i progetti depositati per verificarne l'osservanza alle norme tecniche per le costruzioni.
Interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità e varianti non sostanziali
Sono esclusi dall'obbligo della presentazione di un progetto esecutivo riguardante le strutture gli interventi che non coinvolgono in maniera diretta ed indiretta le strutture portanti dei fabbricati nonché gli interventi dichiarati dal progettista abilitato privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità. Tale dichiarazione è contenuta nell'asseverazione che accompagna il titolo edilizio, con allegati gli elaborati tecnici, analitici o grafici, atti a dimostrare che l'intervento è privo di rilevanza ai fini sismici.
La variante al progetto esecutivo strutturale è da considerarsi non sostanziale quando non comporta variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità, come da casistiche indicate rispettivamente negli allegati n. 1 e n. 2 alla deliberazione della Giunta Regionale n. 687 del 23.05.2011, recante: "Atto di indirizzo recante l’individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d’opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell’articolo 9, comma 4 della L.R. n. 19 del 2008".
Le casistiche indicate in tale deliberazione hanno carattere tassativo e dunque solo gli interventi riconducibili a tali ipotesi sono esentati dalla presentazione di un progetto esecutivo strutturale.
Denuncia opere in cemento armato ed a struttura metallica
Si ricorda che ad oggi è ancora in vigore il disposto dell'art. 65 del D.P.R. 380/2001 (rif. ex L. 1086/71), in relazione alla denuncia che il costruttore deve depositare prima dell'inizio dei lavori inerenti opere in conglomerato cementizio, armato, precompresso ed a struttura metallica.
Il costruttore può richiedere che la presentazione del progetto esecutivo riguardante le strutture ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 19/2008, ovvero il deposito dello stesso ai sensi dell'articolo 13, produca gli effetti della denuncia dei lavori prevista dall'articolo 65 del D.P.R. 380/2001, purché il progetto, la denuncia di deposito e la relazione illustrativa abbiano i contenuti previsti dallo stesso articolo.
In ogni caso dovrà essere compilato e sottoscritto dal costruttore il modello di denuncia dei lavori predisposto dal comune.
Collaudo statico e attestazione di conformità
Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 19/2008, ed in conformità ai contenuti del D.M. 14.01.2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni", così come anche scritto nella circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 617 del 02.02.2009, per tutti gli interventi edilizi di cui all'articolo 9 comma 1 della L.R. 19/2008, ad esclusione degli interventi di riparazione o interventi locali che interessano elementi isolati, è necessario effettuare il collaudo statico volto ad accertare che la realizzazione degli interventi avvenga in conformità a quanto previsto nel progetto.
Il collaudo statico va normalmente eseguito in corso d'opera tranne casi particolari in cui tutti gli elementi portanti principali siano ancora ispezionabili controllabili e collaudabili ad opere ultimate.
Contestualmente alla richiesta di Autorizzazione Sismica o alla Denuncia di deposito del progetto esecutivo strutturale, il committente è tenuto a presentare l'atto di nomina del collaudatore scelto e la dichiarazione di accettazione dell'incarico.
Completate le opere strutturali il direttore dei lavori ne dà comunicazione al Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa (quale struttura tecnica competente in materia sismica), al Comune di Portomaggiore ed al Collaudatore, che nei sessanta giorni successivi provvede a depositare il certificato di collaudo statico presso la struttura tecnica competente.
Il deposito del certificato di collaudo statico tiene luogo anche del certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
Negli interventi in cui il certificato di collaudo non è richiesto, la rispondenza è attestata dal direttore dei lavori che provvede al relativo deposito presso la struttura tecnica competente.
Il collaudo viene effettuato da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente, in modo diretto o indiretto, al costruttore.
Sanatoria di opere realizzate abusivamente
Sulla base di quanto disposto dall'art. 22 della L.R. 19/2008, la richiesta di Accertamento di Conformità (Permesso di Costruire in Sanatoria o SCIA in sanatoria) ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 23/2004 e dell'articolo 22 della L.R. 19/2008, è subordinata all'asseverazione del professionista abilitato che le opere realizzate non comportano modifiche alle parti strutturali dell'edificio o agli effetti dell'azione sismica sulle stesse, ovvero all'asseverazione del professionista che le medesime opere rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione.
Fuori dai casi summenzionati, il titolo in sanatoria è subordinato alla realizzazione dei lavori necessari per rendere le opere conformi alla normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della richiesta o della presentazione della sanatoria. A tal fine l'interessato presenta istanza di autorizzazione o deposita il progetto esecutivo strutturale dell'intervento ai sensi della L.R. 19/2008 summenzionata.
La richiesta del titolo abilitativo in sanatoria inoltre, a norma dell'art. 17 comma 4 della L.R. 23/2004, è accompagnata dalla dichiarazione di un professionista abilitato che attesti, ai sensi dell'articolo 481 del codice penale, le necessarie conformità. In relazione alla normativa tecnica per l'edilizia, la conformità delle opere da sanare è dichiarata dal professionista abilitato con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione delle medesime opere.
Ai fini della sanatoria di opere abusive è possibile fare riferimento anche ai seguenti pareri regionali:
– Parere Servizio affari Generali, Giuridici e Programmazione Finanziaria prot. n. 2011.013339 del 06.05.2011 recante "Parere in merito all'11, comma 2, lettera b), della L.R. n. 19 del 2008 e coordinamento con l'art. 22, comma 2, della medesima legge, in merito all'Autorizzazione Sismica in sanatoria;
– Parere Servizio affari Generali, Giuridici e Programmazione Finanziaria prot. n. 2011.102369 del 22/04/2011 recante "Coordinamento tra art. 17 della L.R. n. 23 del 2004 e art. 22 della L.R. n. 19 del 2008 in merito al rapporto tra l'accertamento di Conformità (abuso formale edilizio) e violazione della normativa sismica”.
Ai fini della richiesta di Autorizzazione Sismica e nei casi di deposito dei progetti esecutivi riguardanti le strutture, il titolare deve corrispondere un rimborso forfettario delle spese relative allo svolgimento delle attività istruttorie da parte delle strutture tecniche competenti.
L'importo del rimborso forfettario diversificato anche in relazione alla tipologia di intervento e le modalità di versamento del medesimo sono stati specificati nell'allegato 1 alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1126 del 27.07.2011 recante: "DEFINIZIONE DEL RIMBORSO FORFETTARIO PER LE SPESE ISTRUTTORIE RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE E AI DEPOSITI DEI PROGETTI STRUTTURALI, AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA L.R. N. 19 DEL 2008 "NORME PER LA RIDUZIONE DEL SISCHIO SISMICO"
Modulistica Unificata Regionale (MUR)
La Regione è intervenuta con una significativa misura di semplificazione dei procedimenti in materia sismica, adottando una modulistica uniforme, da utilizzare in tutto il territorio regionale, relativa agli atti richiesti dalla legge regionale per la riduzione del rischio sismico. La Nuova modulistica è stata approvata con la delibera della Giunta regionale n. 1878 del 19.12.2011 ed è pubblicata sul BURERT n. 22 del 2 febbraio 2012. Dal 02.02.2012 dunque, dovrà essere utilizzata la Modulistica Unificata Regionale (MUR), assicurando l’uniforme e omogeneo svolgimento dei procedimenti amministrativi in tutta la regione e consentendo la trasmissione e gestione telematica delle pratiche sismiche. Si fa presente che ogni modulo è contrassegnato da un codice identificativo, nel quale la lettera utilizzata fa riferimento alla procedura per la quale lo stesso deve essere utilizzato (MUR A – per i procedimenti autorizzativi; MUR D –per i procedimenti relativi alle denunce di deposito; MUR V – per i procedimenti relativi al deposito delle verifiche tecniche/valutazioni della sicurezza) ed i moduli che presentano un doppio codice si utilizzano in entrambe le procedure ivi indicate. Nell'elenco di riferimento la modulistica è ordinata secondo le diverse fasi del procedimento;
Il link di seguito indicato rimanda alla pagina del CODICE DEL TERRITORIO della Regione Emilia Romagna riportante la modulistica in formato .rtf e tutta la documentazione sopra descritta www.regione.emilia-romagna.it/wcm/codiceterritorio/notizie/MUR.htm
In relazione ai contenuti dei progetti da allegare all'istanza edilizia per la realizzazione delle opere, la regione Emilia Romagna ha emanato una specifica direttiva approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1373/2011 del 26.09.2011 "Atto di indirizzo recante l’individuazione della documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di costruire e per gli altri titoli edilizi, alla individuazione degli elaborati costitutivi e dei contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture e alla definizione delle modalità di controllo degli stessi, ai sensi dell’art. 12, comma 1, e dell’art. 4, comma 1, della L.R. n. 19 del 2008".
Verbali per estrazione controlli
Il
Comune di Portomaggiore, in applicazione ai disposti della delibera
di G.R. n.1804/2008 (Approvazione degli standard minimi per
l’esercizio delle funzioni in materia sismica e definizione
del rimborso forfettario per spese di istruttoria) ha deciso di
esercitare le funzioni in materia sismica a lui demandate,
avvalendosi stabilmente della struttura tecnica regionale
costituita presso il Servizio Tecnico Bacino Po di Volano e della
Costa con sede in Ferrara “STB”.
Applicando anche ai depositi dei
progetti esecutivi strutturali il principio dei controlli sui
titoli abilitativi nei minimi stabiliti dall’art. 11 e 17
della L.R. 31/2002, così come dispone il comma 4
dell’art.13 della L.R. 19/2008, con
Determina
Dirigenziale n. 417 del 05.07.2010 sono state
definite le modalità operative procedurali per
l’estrazione su campionatura dei progetti esecutivi
depositati, ai sensi dell’art.93 del D.P.R. 380/2001, sui
quali eseguire il controllo di merito.
– Verbali di sorteggio Anno 2010
– Verbali di sorteggio Anno 2011
– Verbali di sorteggio Anno 2012
Responsabile del
Procedimento
Tecnico - Geom. Trevisani
Stefano
Amministrativo – Lombardi
Brunella
Normativa di riferimento
– L.R. n. 19 del
30.10.2008
– DPR
380/2001
– L.R. n. 23 del
21.10.2004
– Atti di coordinamento ed
indirizzo regionali
Links utili
– Codice
Regionale del Governo del Territorio, con particolare
riferimento agli
Atti di coordinamento ed indirizzo regionali
- Regione
Emilia Romagna - GEOLOGIA-SISMICA
Approfondimenti nel
sito
Denuncia opere in cemento armato
normale o precompresso ed a struttura
metallica
Ultimo aggiornamento: 14/08/2012, 17:33:42
